Art. 7.
(Revoca del contributo).

      1. Ferme restando le disposizioni penali previste in materia, qualora successivamente all'erogazione del contributo previsto all'articolo 4 sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge ai fini della sua concessione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone la revoca del contributo stesso e

 

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procede al recupero coattivo delle somme eventualmente già corrisposte, rivalutate in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e maggiorate degli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei maggiori danni.